Quando il condominio è luogo di lavoro?
- Fabio Furiani
- 22 ott 2023
- Tempo di lettura: 2 min
E quali sono gli obblighi dell'amministratore del condominio?

Il nuovo D.Lgs. 81/2008, equipara a tutti gli effetti l'amministratore di condominio ad un datore di lavoro, pertanto, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi del condominio (luogo di lavoro) da lui amministrato a tutela della salute e sicurezza delle persone che lavorano al suo interno (custodi, addetti alle pulizie, manutentori, giardinieri, ecc..).
Nello specifico l'art. 3 comma 9 indica che ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, debba essere fornita idonea informazione e formazione di cui gli art. 36 e 37, in merito alla mansione svolta; devono essere forniti eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed idonee attrezzature. Il datore di lavoro, ossia l'amministratore di condominio, deve quindi adempiere agli obblighi sopra riportati.
La valutazione dei rischi del condominio, segue delle fasi di lavoro precise:
- sopralluogo presso il condominio
- verifica, individuazione e prevenzione dei rischi condominiali
- stesura del documento attestante la valutazione dei rischi del condominio
- informazione e formazione dei lavoratori
- verifica dello stato dei DPI e attrezzature messe a loro disposizione
Anche un condominio senza dipendenti è tenuto comunque a valutare i rischi presenti al suo interno per tutelare l'incolumità degli inquilini, di eventuali lavoratori di ditte appaltatrici e dipendenti di imprese di pulizia che svolgono a tutti gli effetti l'attività di custodi sia part-time che full-time.
Inoltre per garantire la sicurezza dei condomini, l'amministratore di condominio deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese che vanno ad operare all'interno del condominio e deve garantire il rispetto della normativa relativa agli impianti presenti ( elettrici, termici, ecc..), attivarsi per la collaborazione e il coordinamento con le altre ditte incaricate dell'installazione e/o della manutenzione degli impianti.
Infine, è importante sottolineare che i condomini sono soggetti alla normativa antincendio, l'amministratore di condominio deve verificare se lo stabile rientra nel campo di applicazione del DPR 151/2011 ex D.M. 16/02/1982, ossia se è presente un'attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendio (CPI) e controllo periodico dei Vigili del Fuoco (es. centrale termica con potenza >116Kw, autorimessa >300mq, edifici con altezza antincendio >24m, ecc.)
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